Come si articola il procedimento di Product Placement?
Una spiegazione del processo di Product placement con analisi di mercato di questo strumento di marketing
Nell'articolo Cos’è il Product Placement? ho introdotto il concetto di Product Placement. Oggi dettaglierò tale procedimento integrandolo con qualche dato statistico.
Sono sostanzialmente 3 gli elementi fondamentali che caratterizzano una operazione di Product Placement:
- l’obiettivo
- il contesto di inserimento
- l’aspetto oneroso
Sono 3 anche i soggetti che vengono ad essere coinvolti nel processo di elaborazione:
- l’impresa di produzione audiovisiva
- un’agenzia specializzata nel campo del product placement
- una impresa inserzionista
Generalmente sono due gli “iter” che le agenzie adottano per instaurare il loro rapporto con i produttori e le imprese:
Iter A:
- l’impresa di produzione audiovisiva contatta l’agenzia
- l’agenzia procede alla lettura della sceneggiatura e alla possibile individuazione dei prodotti
- quindi stabilisce un contatto con le aziende
- infine si occupa del posizionamento del prodotto
Iter B:
- l’impresa inserzionista contatta l’agenzia
- insieme procedono ad un briefing sul prodotto
- si procede all’individuazione del film (o veicolo simile) più idoneo al progetto
- si applica un post-lavoro sulla sceneggiatura per poter inserire in maniera “naturale”, evitando quindi forzature, il prodotto all’interno del contesto
Il Product Placement attiva un processo ricettivo-attivo, come potete osservare nella seguente figura:
Ora ecco qualche dato statistico rilevante.
Nei grafici sottostante si evidenziano i paesi leader negli investimenti in paid product placement:
P.S. Nella Legge Comunitaria ecco le nuove regole riguardanti il P.P.
Product placement: la legge comunitaria delega il Governo all’attuazione della direttiva 2007/65/CE, che ha modificato la direttiva 89/552/CE sui servizi di media audiovisivi. In particolare, il nuovo articolo 3 octies della direttiva consente agli Stati membri di ammettere il product placement nel rispetto di precise condizioni. L’inserimento di prodotti è sempre vietato nei programmi per bambini, ed è ammesso solo o a titolo gratuito (anche sotto forma di aiuti alla produzione o premi) oppure a pagamento solo nei film per il cinema e le tv, nelle fiction, nelle serie tv, nei programmi sportivi e nei programmi di intrattenimento leggero.
Inoltre, l’inserimento dei prodotti non deve compromettere l’autonomia editoriale e di programmazione delle reti televisive; le trasmissioni non devono incoraggiare direttamente l’acquisto dei prodotti inseriti e non devono dare indebito rilievo ai prodotti in questione; i telespettatori devono essere chiaramente informati dell’inserimento prodotti all’inizio e alla fine della trasmissione e dopo le interruzioni pubblicitarie. Non possono essere inseriti prodotti a base di tabacco o medicinali per i quali è obbligatoria la prescrizione medica. Tutte queste prescrizioni, che si applicheranno solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, verranno recepite dal decreto legislativo di attuazione della direttiva previsto dall’articolo 26 del testo approvato dalla Camera, con apposite modifiche al testo unico della radiotelevisione. La norma, inoltre, estende alla violazione di questi divieti le sanzioni previste dallo stesso testo unico per i divieti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite. Aaltre novità contenute nella direttiva 2007/65/CE, alle quali il decreto legislativo delegato previsto nella legge darà attuazione, sono reperibili nella pagina della Direttiva “Servizi di media audiovisivi senza frontiere”.
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